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I
mutui rappresentano dei prestiti concessi da banche, oppure
società finanziarie, per l’acquisto, ma anche per la costruzione
e la ristrutturazione di beni immobiliari, tipicamente una casa. Il
prestito concesso viene poi restituito, insieme ai relativi
interessi, attraverso il pagamento dal richiedente all’emittente
di rate a scadenza prestabilita, ad esempio mensile, del valore e
per un numero di anni stabilito preventivamente fra le due parti.
La concessione del mutuo è naturalmente subordinata alla
raccolta di valide garanzie da parte dell’emittente sulla
capacità del richiedente a onorare il prestito ottenuto. Una prima
garanzia è normalmente l’iscrizione di una ipoteca sul bene per
cui si richiede il mutuo, oppure su altri beni di proprietà del
richiedente o anche di terze parti che assumono in tal caso nei suoi
confronti del richiedente il ruolo di fideiussori, potendo
l’emittente rivalersi su quest’ultimi in caso di mancato
adempimento al rimborso da parte del richiedente. Altra garanzia
normalmente richiesta è la disponibilità del richiedente di un
reddito attendibile e stabile, quale ad esempio quello conseguente
da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, oppure per gli
autonomi dietro analisi oculata degli ultimi fatturati prodotti. In
particolare, una ulteriore verifica dell’emittente è la capacità
di rimborso annuale, secondo la quale la scelta del mutuo deve
essere tale da produrre annualmente un rimborso non superiore al 30%
del reddito del richiedente. In parole povere, detto 100 il reddito
del richiedente la somma delle rate da corrispondere in un anno non
deve superare 30.
La fase in cui chi concede il mutuo verifica le possibilità di
solvibilità di chi lo richiede è nota come fase istruttoria
del mutuo. Per contro alle garanzie, si evidenzia come, per motivi
statistici legati alle aspettative di vita, sia difficoltoso
concedere un mutuo a pensionati, nonostante il reddito certo.
In ogni caso, qualora il richiedente risulti inadempiente al
rimborso, cioè per mancato o ritardato pagamento di un certo numero
di rate, l’emittente secondo le condizioni contrattuali del mutuo,
ha il diritto di richiedere la restituzione dell’intero debito
residuo, più interessi, entro una certa data, e in caso di mancato
riscontro, avvalersi delle eventuali garanzie ipotecarie,
estinguendo il debito attraverso pignoramento e successiva messa
all’asta del bene ipotecato.
Per contro può capitare che il richiedente voglia estinguere il
mutuo sottoscritto prima della naturale scadenza contrattuale;
questa eventualità è considerata un inadempimento del richiedente
in quanto all’emittente verrebbero a mancare gli interessi
associati alla parte residua del mutuo concordati alla
sottoscrizione del contratto corrispondente. L’estinzione
anticipata del mutuo è pertanto accompagnata da un penale
contrattuale, tipicamente questa è circa il 2 - 5% dell’importo
residuo, tuttavia le modalità di rimborso della penale possono
variare sensibilmente, potendo interessare anche l’intero importo
finanziato, quindi è bene fare particolare attenzione alle
condizioni contrattuali associate in sede di stipula. In
aggiornamento, si evidenzia che in data 30 Marzo 2007 è stato
definitivamente approvato il DL 7/2007 meglio noto come Bersani
Bis. Il decreto, in ambito dei mutui, stabilisce l'assenza di
penali per estinzioni anticipate, nonché assenza di spese notarili
per la cancellazione di ipoteche. Inoltre viene semplificata
l'operazione di trasferimento dei mutui; prevedendo la sola
scrittura privata.
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